Sei il Visitatore Nr.
dal 26.03.2001
| |
IL
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Con lo sviluppo nell'ultimo decennio di una cultura della protezione civile
intesa non più soltanto come soccorso ma, principalmente, come attività di
previsione e prevenzione delle calamità, si è anche rafforzato e valorizzato
il ruolo del volontariato nella protezione civile.
Il dato saliente è il passaggio dal volontariato individuale a quello delle
associazioni di volontariato.
L’attuale normativa di riferimento, che ha dato la veste giuridica ad una
prassi, largamente attuata, di utilizzo delle associazioni di volontariato
nell'opera di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità, è l'art.
18 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e il relativo regolamento di attuazione
(emanato con D.P.R. del 21 settembre 1994 n. 613, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1994) che ha recepito, tra l'altro, l'art.11
della legge del 24 luglio 1984 n.363.
Nel complesso, si può certo dire che oggi il volontariato di protezione civile,
organizzato dalle associazioni, è una grande forza, sia sul piano numerico che
in quello della qualificazione professionale tale da porre il volontariato allo
stesso livello delle altre componenti istituzionali della protezione civile.
Infatti l'art.11 della legge 225/94 sancisce che le organizzazioni di
volontariato fanno parte delle strutture operative del Servizio Nazionale della
Protezione Civile, senza, però, sostituirsi alle istituzioni.
E' utile precisare, che sono considerate associazioni di volontariato di
protezione civile quelle associazioni liberamente costituite da volontari con
fini solidaristici e senza scopi di lucro, che svolgono o promuovono attività
di previsione, prevenzione e soccorso in occasioni di calamità naturali o
indotte, nonché attività di formazione alla coscienza di protezione civile.
Il volontariato, perciò è da ritenere elemento insostituibile
nell'organizzazione della protezione civile e proprio perché presta la sua
opera in maniera del tutto gratuita - mettendo a disposizione della collettività
grande professionalità e tempo libero - è bene che il suo ruolo venga esaltato
e identificato anche nel suo aspetto esteriore, di immagine, con la dotazione di
uniformi di foggia (compresi emblemi e distintivi) che, però, non si debbono
confondere con le altre forze istituzionali quali Vigili del Fuoco, Forze
Armate, Forze di Polizia, Corpo Forestale dello Stato ecc.
In particolare sono vietate quei comportamenti quali l'uso di lampeggiatori
d'emergenza (consentito soltanto per le ambulanze in uso alle organizzazioni di
volontariato) o di palette segnaletiche, l'effettuazioni di scorte non
autorizzate dalle forze di polizie e quegli abusi che contribuiscono a
confondere il volontario di protezione civile con gli operatori istituzionali.
La regolamentazione del traffico è invece consentito ma in funzione di supporto
e sotto la diretta vigilanza dei Comandi dei Vigili Urbani.
Con queste indispensabili premesse, si può affermare che per diventare
volontario di protezione civile il singolo cittadino, nel rispetto dei già
citati principi, dovrà aderire ad un'associazione che svolge attività nelle
quattro fasi che contraddistinguono il sistema della protezione civile in
Italia: previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.
Queste associazioni devono naturalmente possedere requisiti di moralità,
affidabilità, capacità operativa e una struttura organizzata ed
autosufficiente in modo da poter dare, nel momento dell'emergenza, un valido
supporto alle istituzioni.
Pertanto, i cittadini che vogliono dedicarsi al volontariato di protezione
civile dovranno individuare, nella propria Provincia, quell’associazione che
svolga attività in uno dei settori in cui l'interessato ha già preparazione o
intenda acquisirla. Gli enti da contattare sono: Prefettura, Regione e
Dipartimento della Protezione Civile.
Occorre, tuttavia, tenere presente che la prima autorità di protezione civile
è il Sindaco e che, quindi, ci si può rivolgere al comune di appartenenza.
Molti comuni, infatti, hanno già costituito efficienti gruppi comunali di
volontariato di protezione civile.
Ai volontari, limitatamente al periodo di impiego autorizzato, vengono garantiti
il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e
previdenziale, la copertura assicurativa e il rimborso delle spese sostenute per
l’utilizzo dei propri mezzi, e attrezzature nonché per altre imprevedibili
necessità connesse all'attività di protezione civile, sempre che
l’associazione, a cui il volontario appartiene, sia stata preventivamente
censita, ovvero inserita nell’Elenco Nazionale delle Associazioni di
Volontariato di protezione civile del Dipartimento della Protezione Civile ai
sensi del DPR 613/94 e della Circolare del 16 novembre 1994 n° 01768 U.L. ,
quest’ultima appunto prevede l’Istituzione dell’elenco delle Associazioni
di volontariato di Protezione Civile ai fini ricognitivi della sussistenza e
della dislocazione su territorio nazionale delle associazioni da impegnare nelle
attività di previsione, prevenzione e soccorso.
Secondo la normativa vigente il Ministro per il Coordinamento della Protezione
Civile e, per sua delega, il Prefetto territorialmente competente può disporre
l'impiego delle associazioni di volontariato in attività di previsione,
prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza (ex art.11 della legge 24
luglio 1984 n. 363 recepito nell'art.18 della legge 24 febbraio 1992 n. 225
istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile).
Pertanto, al verificarsi di una emergenza, il Dipartimento della Protezione
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (retto dal sottosegretario
della Protezione Civile) o la Prefettura possono allertare i responsabili delle
associazioni di volontariato riconosciute, al fine di autorizzare l'intervento
dei propri volontari tecnicamente qualificati a supporto delle forze
istituzionali.
Le attività svolte da queste Associazioni spaziano dai settori
dell’assistenza sanitaria e socio assistenziale al supporto tecnico
organizzativo e logistico quali, presidi H 24 al Centro Coordinamento Soccorsi e
ai campi, montaggio tende, trasporto di roulottes a materiale, sgomberi in
generale, recupero e ripristino dei containers, collaborazione per posa in opera
dei moduli abitativi, ricognizione del territorio. Le specialità del
volontariato si estendono anche nel settore artistico, infatti c’è da
sottolineare la presenza nel Comune di Assisi di 30 volontari appartenenti al
Gruppo Comunale di Protezione Civile di Venezia composta da specialisti per il
recupero di beni artistici.
Fonte dati
Dipartimento Protezione Civile www.protezionecivile.it
|